Il registro di riscossione accentrata per le strutture sanitarie

Le strutture sanitarie sono soggette a una serie di obblighi contabili e fiscali, tra cui l’istituzione di un registro di riscossione accentrata, a suo tempo introdotto con la Legge Finanziaria 2007 (art. 1, co. 38, della legge n. 296/2006).

La struttura sanitaria deve, quindi, provvedere alla registrazione, nell’apposito registro di riscossione accentrata, del compenso incassato per conto del professionista, relativo alle prestazioni di natura sanitaria rese dal professionista in esecuzione di un rapporto intrattenuto direttamente con il paziente (risoluzione Agenzia Ent. 13-07-2007, n. 171/E). 

Il predetto obbligo è posto in capo alle \”strutture sanitarie private\” che ospitano e mettono a disposizione dei professionisti con partita iva, i locali della struttura aziendale per l\’esercizio di attività di lavoro autonomo mediche e paramediche.

Per strutture sanitarie private s\’intendono \” le società, gli istituti, le associazioni, i centri medici e diagnostici e ogni altro ente o soggetto privato, in qualsiasi forma organizzati, che operano nel settore dei servizi sanitari e veterinari \” (circ. agenzia entrate n. 13/E del 15/03/2007)

Le strutture, sopra individuate, che mettono a disposizione, a qualsiasi titolo, locali ad uso sanitario, forniti delle attrezzature necessarie per l\’esercizio della professione medica o paramedica, ovvero organizzino servizi strumentali all\’esercizio dell\’attività stessa, sono obbligate ad effettuare in modo unitario la riscossione dei compensi incassati per l\’attività di lavoro autonomo svolta nei locali medesimi (risoluzione agenzia entrate n. 270/E del 27/09/2007).

Di contro, non sono soggette invece alla riscossione accentrata le prestazioni rese direttamente dalla struttura sanitaria al paziente, per il tramite del professionista, nell\’ambito di un rapporto che vede la struttura sanitaria stessa nella qualità di parte del rapporto contrattuale instaurato con il cliente (la struttura sanitaria fattura al cliente mentre il professionista intrattiene il rapporto economico con la struttura).

Il registro di riscossione accentrata deve contenere le seguenti informazioni:

  • dati del paziente: nome, cognome, codice fiscale;
  • dati della prestazione: descrizione della prestazione, data;
  • importo pagato: indicazione dell\’importo e della modalità di pagamento (contanti, bonifico);
  • estremi del documento di pagamento: numero e data della fattura o ricevuta.

Le strutture sanitarie, quindi, con la riscossione accentrata provvedono a:

  • incassare il compenso in nome e per conto del professionista, che presta attività nella struttura;
  • registrare, nell’apposito registro, il compenso incassato per ciascuna prestazione resa nell’ambito della struttura;
  • riversare periodicamente a ciascun professionista gli importi riscossi.

Incasso con bancomat o carte di credito 

La riscossione accentrata può essere effettuata anche mediante i servizi di carte di credito e bancomat appoggiati sul conto bancario della struttura sanitaria, che accrediterà poi il relativo importo sul conto bancario del professionista.

Comunicazione telematica del registro

Entro il 30 aprile di ogni anno, l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi dalle strutture, per conto dei professionisti nell’anno solare precedente, deve essere comunicato telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

La comunicazione, inviata telematicamente, se errata, può essere corretta entro il termine ordinario di presentazione (30.04.) attraverso l’invio di un nuovo modello, in sostituzione di quello precedente.

Sanzioni

  • In caso di omessa, incompleta o non veritiera trasmissione dei dati, è applicabile la sanzione da € 250 a € 2.000 (11, co 1, lett. a), D.Lgs. n. 471/97).
  • In caso di violazione dell’obbligo di incasso “accentrato” dei compensi e di annotazione degli stessiè applicabile una sanzione da € 1.000 a € 8.000  (9, D.Lgs. n.471/97).

Conclusioni

Il registro di riscossione accentrata è uno strumento contabile, che centralizza tutte le operazioni di incasso, effettuate da una struttura sanitaria, per le prestazioni fornite dal professionista ai pazienti, comprese quelle effettuate attraverso polizze assicurative.

L’omessa tenuta del registro, può comportare sia l’applicazione delle sanzioni pecuniarie, sopra meglio individuate, sia controlli e ispezioni più frequenti da parte dell’amministrazione finanziaria.

Le strutture sanitarie devono, dunque, prestare attenzione alla corretta gestione dell’adempimento, investendo anche nella formazione del personale incaricato della gestione delle riscossioni e  verificando le entrate periodicamente attraverso controlli interni, per assicurarsi che tutte le transazioni siano state correttamente registrate e che non ci siano discrepanze rispetto agli importi dichiarati.

Coloro che sono interessati alla tematica sopra descritta, possono rivolgersi al portale per ulteriori approfondimenti.