Applicazione dell’iva alle prestazioni di chirurgia estetica

L’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) colpisce il valore aggiunto dei beni e dei servizi nel corso della loro produzione e distribuzione.  Sebbene l’IVA sia una tassa generalizzata, che si applica alla maggior parte dei beni e servizi, esistono specifiche esenzioni e aliquote agevolate per determinate prestazioni, come ad esempio quelle sanitarie che sono, in generale, esenti da IVA.

L’articolo 4 ter, del DL145/2023, convertito nella legge 191/2023, prevede che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto, dettata dall’articolo 10, 1 co, n. 18), del DPR 633/72, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica”.

Con l\’entrata in vigore del sopra citato DL, è stata introdotta l’applicazione dell’iva alle prestazioni di chirurgia estetica che, fino alla modifica normativa, sono state sempre considerate esenti.

L’esenzione, prevista dalla norma, si applica ora agli interventi che hanno lo scopo di trattare malattie o condizioni patologiche e non a quelli di carattere puramente estetico.

Tuttavia, la distinzione tra prestazioni sanitarie esenti e interventi estetici soggetti ad IVA non è sempre semplice. La legge italiana, infatti, distingue chiaramente tra chirurgia estetica finalizzata alla cura di una patologia e chirurgia estetica puramente “cosmetica”, che ha l’obiettivo di migliorare l’aspetto fisico senza un’indicazione medica.

L’applicazione dell’IVA alle prestazioni di chirurgia estetica (anche in ambito odontoiatrico) dipende dalla finalità dell’intervento. Se l’intervento ha una finalità terapeutica, come nel caso di una ricostruzione post-operatoria o di un intervento necessario per trattare difetti congeniti o esiti di traumi, allora l’operazione è esente da IVA.  Ad esempio, un intervento di ricostruzione mammaria post-mastectomia è considerato una prestazione sanitaria esente da IVA; al contrario, gli interventi di chirurgia puramente estetici, (ad esempio una rinoplastica per migliorare l’aspetto senza prescrizione medica, l\’iniezione di filler, i trattamenti laser per la rimozione di tatuaggi o cicatrici, le Iniezioni di Botox, Peeling chimici, Microneedling e i trattamenti per la cellulite), sono soggetti ad IVA con aliquota ordinaria del 22%. Per quanto riguarda la medicina estetica praticata dall’odontoiatra (ad esempio le faccette dentali e lo sbiancamento dei denti) la maggior parte delle prestazioni devono essere fatturate con Iva.

La distinzione tra finalità estetica e terapeutica è quindi fondamentale per determinare se un intervento sia o meno soggetto a IVA. Se un paziente si sottopone a un intervento per migliorare il proprio aspetto fisico, senza le specifiche attestazioni mediche, che dimostrino la necessità della prestazione per motivi di salute, siamo in presenza di una prestazione estetica soggetta a IVA.

In passato, sia la Corte di Cassazione sia l’amministrazione finanziaria avevano già sostenuto che l’aliquota IVA ordinaria si applicasse solo ad interventi estetici senza finalità terapeutiche.

Per poter beneficiare dell\’esenzione IVA, è ora necessario che il medico, cui grava l’onere della prova della sussistenza dei requisiti, certifichi, in modo dettagliato e motivato, l\’effettiva necessità della prestazione per motivi di salute.

La norma non fornisce un modello di attestazione, pertanto è necessario, per evitare eventuali contestazioni dall’amministrazione finanziaria, documentare adeguatamente la prescrizione medica, che dovrà riportare data antecedente alla prestazione. L’attestazione di esenzione, che potrà essere redatta dallo stesso medico che poi eseguirà l’intervento chirurgico, è opportuno che sia corredata dei seguenti dati:

  • adeguata identificazione del paziente e del trattamento chirurgico;
  • data antecedente alla prestazione;
  • descrizione chiara ed esplicita delle finalità terapeutiche dell’intervento;
  • riferimento alla normativa in tema di esenzione IVA

L’attestazione sarà allegata alla fattura e debitamente conservata nella scheda clinica del cliente, con la relativa documentazione di riferimento (relazioni esterne, referti di esami, fotografie).

Il professionista avrà, inoltre, cura di inserire nel fascicolo anche l’informativa sulla privacy, sottoscritta dal paziente e l’autorizzazione dello stesso all’utilizzo della documentazione medica ai fini fiscali, per dimostrare all’occorrenza la spettanza dell’esenzione. In mancanza di detto consenso, il professionista deve provvedere ad emettere fattura con IVA.

Per la commissione tributaria di secondo grado delle Marche (CGT II grado Marche n. 889/2023),  la controversia aveva ad oggetto il recupero ad un medico dell’Iva sulle prestazioni di chirurgia plastico-ricostruttiva,  grava sul contribuente (leggasi il professionista) l’onere di provare la sussistenza dei requisiti di esenzione (cassazione sez. VI n.26906 del 13/09/2022), presentando la documentazione clinica attendibile, completa e non anonima, dalla quale si deve riconoscere il tipo di intervento ed esplicitare eventuali percorsi terapeutici.

Fiscalmente, l’applicazione dell’iva in fattura consentirà, a fine anno, di usufruire del regime iva del pro-rata, che consente la detrazione di una percentuale dell’iva pagata e non detratta sulle fatture di acquisto in presenza di operazioni esclusivamente esenti.

Dall’attuale quadro normativo, vista la proroga concessa fino al 31 marzo 2025 dal decreto milleproroghe, approvato lo scorso dicembre 2024, al divieto di fatturazione elettronica, le prestazioni di medicina e chirurgia estetica, effettuate nei confronti delle persone fisiche, non sono soggette all’emissione di fattura elettronica. Se, invece, dette prestazioni sono rese a persone giuridiche come, ad esempio, enti assicurativi, imprese o a “società di welfare”, queste devono essere documentate con il rilascio di fattura elettronica, da inviarsi allo SDI nei termini di legge.

Coloro che vorranno approfondire le tematiche sopra descritte, potranno rivolgersi al portale per ulteriori approfondimenti.